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Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti

  • Art. 6
    Procedimento dinanzi al Collegio d'appello
    • 1. L'impugnazione deve essere proposta con ricorso depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ed è comunicata dalla segreteria del Collegio d’appello a tutte le parti interessate, che possono presentare scritti difensivi entro i venti giorni successivi. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 7, ultimo periodo, dell'articolo 3.
    • 2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d’appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto di impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto di impugnazione.
    • 3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d’appello delibera sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'articolo 3, ovvero sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
    • 4. La segreteria del Collegio d’appello dà comunicazione del decreto di cui al comma 2 alle parti, che hanno facoltà di depositare memorie e documenti fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso.
    • 5. Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione.
    • 6. Il Collegio d’appello decide sull'impugnazione con sentenza, che è depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Collegio stesso e da questa comunicata alle parti.
    • 7. Alle decisioni del Collegio d’appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 4, commi 7, 8 e 9-bis.
    • 8. Dinanzi al Collegio d’appello, l'Amministrazione della Camera è rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l’assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e può avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
    • 9. Le parti sono assistite da avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
    • 10. La segreteria del Collegio d’appello è tenuta dal personale assegnato alla segreteria del Consiglio.